Preoccupa sempre di più l’aumento di casi di conducenti trovati alla guida in stato di ebbrezza, un comportamento irresponsabile che mette a rischio non solo la vita del conducente, ma anche quella degli altri utenti della strada.
L’abuso di alcolici, infatti, influisce negativamente sulla capacità del guidatore di reagire tempestivamente e in modo adeguato alle situazioni stradali impreviste, aumentando significativamente il rischio di incidenti gravi.
A impensierire è anche l’età media dei conducenti che conferma la tendenza delle generazioni più giovani a mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche.
Con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti e preservare vite umane, le forze dell’ordine dell’Isola intensificano i controlli, comminando sanzioni adeguate, come il ritiro della patente.
Come previsto dall’art.186 del Codice Stradale, il ritiro della patente per alcol è disposto immediatamente, nel caso in cui l’automobilista venga colto alla guida con un tasso alcolemico superiore allo 0.5 g/litro – spiega L’autoscuola.net.
Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza dipendono principalmente dal livello del tasso alcolemico:
- Per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 0,5 e inferiore a 0,8 g/l è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi (violazione amministrativa).
- Con valori superiori a 0,8 e inferiori a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno (violazione penale).
- Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni (violazione penale) e revoca della patente in caso di recidiva nel corso di un biennio.
Per chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti necessari a verificare l’eventuale stato di ebbrezza alcolica la sospensione della patente di guida è di 6 mesi , con obbligo di visita nella Commissione medica locale.
Anche in questo caso la violazione ha rilevanza penale.
La situazione cambia se alla guida si trova un neopatentato – aggiunge L’autoscuola.net -, o che abbia conseguito la patente da meno di 3 anni o sia conducente professionale e stia svolgendo la propria attività.
Per tutti è prevista anche la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida, che raddoppiano (e quindi diventano 20) per i neopatentati e gli autisti professionisti.
Il permesso a ore
Chi ha avuto un ritiro della patente per tasso di alcool nel sangue inferiore a 0,8 g/l e non è stato coinvolto in incidente stradale, può richiedere il permesso a ore, che consiste in un permesso di massimo 3 ore giornaliere, articolabili in più fasce orarie.
Le ore richieste non sono sottratte al periodo di sospensione ma vengono recuperate con un allungamento del periodo che viene aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle ore complessive richieste.
La richiesta di permesso ore va presentata entro 5 giorni dal ritiro della patente di guida, prima che sia emessa l’ordinanza di sospensione della patente dalla Prefettura.
Si può richiedere solo per due casi:
– lavoratori a cui risulta impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
– persone con disabilità o persone che danno assistenza a una persona con disabilità (agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Patente ritirata per alcol: come riaverla?
Riavere la patente ritirata per guida in stato di ebbrezza prevede un iter da rispettare – spiega L’autoscuola.net.
Prima di tutto, sarà necessario sottoporsi ad esami e controlli medici presso la Commissione medica locale della propria zona di residenza, che effettuerà analisi specifiche ed emetterà parere positivo o negativo sull’idoneità alla guida del conducente.
A seconda della gravità dello stato di ebbrezza registrato e del tipo di patente di cui si è in possesso, la Commissione potrà richiedere di ripetere i controlli dopo 6 mesi e 1 anno.
Se vuoi saperne di più contatta L’AutoScuola.net:
Sestu (Ca) – Via Gorizia 72, tel. 070.261915
Capoterra (Ca) – Via Cagliari 129, tel. 070.721841